Accesso agli atti: la disciplina sostanziale e processuale nelle procedure di gara d’appalto

Dalla nuova disciplina in materia di accesso agli atti di gara, quale declinata nel D.Lgs. n. 36/2023, si evince come l’ostensione delle offerte in forma integrale, mediante l’accesso c.d. difensivo, anche nelle parti in cui è stato motivatamente chiesto l’oscuramento, sia possibile solo per i soggetti che hanno partecipato alla gara. Una volta intervenuta l’aggiudicazione della gara, la stessa deve essere comunicata in via digitale, ai sensi dell’art. 90, e: 1) tutti i partecipanti non esclusi in modo definitivo dalla gara possono accedere, “direttamente, mediante piattaforma”, a tutto ciò (offerta dell’aggiudicatario, verbali, atti, dati e informazioni, ad eccezione delle offerte dei quattro operatori successivi al primo in graduatoria) che ha rappresentato un passaggio della procedura, a fondamento e presupposto dell’aggiudicazione; 2) i primi cinque concorrenti in graduatoria hanno diritto ad accedere “direttamente mediante piattaforma” anche alle reciproche offerte, fatto salvo il caso in cui vi siano stati degli “oscuramenti”, da parte della p.a.; 3) l’eventuale oscuramento deve essere conseguenza di una specifica richiesta dell’operatore offerente, corredata da una dichiarazione “motivata e comprovata” in ordine alla sussistenza di segreti tecnici e commerciali. Sia che tale richiesta sia stata accolta, sia che sia stata respinta, la stazione appaltante nella comunicazione dell’aggiudicazione deve puntualmente dar conto della propria decisione e della motivazione sottesa. Lo stabilisce il Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 18 febbraio 2025, n. 1353.