Nell’ordinanza n. 34224 del 2021 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha confermato l’orientamento secondo cui il contribuente non ha interesse a contestare l’emissione nei suoi confronti, da parte degli Uffici finanziari, di un accertamento analitico ex art. 39, comma 1, lett. d), d.p.r. n. 600 del 1973, invece che di un accertamento induttivo di cui al comma 2 del medesimo articolo, posto che l’eventuale adozione di questo implicherebbe per lui minori garanzie di quelle correlabili al primo.