Nell’ordinanza n. 26910 del 2021, la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, esprimendosi sulla vexata quaestio relativa alla trasmissibilità agli ex soci dei debiti tributari della società di capitali estinta, ha confermato la legittimazione passiva del socio ricorrente e ha statuito l’illegittimità della pretesa erariale per insussistenza degli elementi accertativi necessari ad azionarla nei suoi confronti, mancando la contestazione della responsabilità in relazione alla quota di partecipazione ex art. 2495 c.c. ovvero in relazione ai beni ricevuti, in proporzione, per effetto della liquidazione ex art. 36, d.p.r. n. 602 del 1973.