Il Tribunale di Venezia, adito in funzione di Giudice di appello, ha accolto il ricorso avanzato da cinque passeggeri nei confronti di una compagnia aerea, citata in primo grado per ottenere l’indennizzo da cancellazione del volo, che in questa sede contestavano, tra le altre voci, l’immotivato diniego in sentenza, da parte del Giudice di Pace adito, del calcolo degli interessi moratori ai sensi dell’art. 1284, comma 4, del Codice Civile come richiesto dagli attori. Il giudice di prime cure, infatti, aveva riconosciuto genericamente gli interessi legali dalla domanda fino al saldo effettivo. Ma un recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, recepito dal Tribunale veneto, ha stabilito che il saggio di mora di cui all’art. 1284, comma 4, c.c. si applica a tutte le obbligazioni pecuniarie a prescindere dalla loro fonte, e dunque vale anche per quanto riguarda gli indennizzi automatici previsti dal Reg. CE 261/04 e spettanti ai passeggeri di compagnia aerea che abbia cancellato o ritardato ingiustificatamente il volo.