Con ordinanza del 18 gennaio 2025, il Tribunale di Vicenza, in conformità con l’orientamento giurisprudenziale ormai maggioritario, ha qualificato l’inadempimento dell’obbligo di repêchage come insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, applicando la tutela reintegratoria “attenuata” ex art. 18, comma 7, L. n. 300/70.