Appalti: inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso per silenzio inadempimento su grave violazione

E’ inammissibile per difetto di giurisdizione amministrativa il ricorso per silenzio inadempimento della PA., ai sensi dell’art. 117c.p.a., di un’impresa, seconda classificata nella gara per l’aggiudicazione del servizio di trasporto pubblico locale comunale, in relazione a un’istanza con cui quest’ultima aveva chiesto alla stazione appaltante di avviare un procedimento per accertare i presupposti per la risoluzione per grave inadempimento del contratto di appalto del servizio stipulato con l’impresa aggiudicataria, motivata dal mancato rispetto da parte di quest’ultima di quanto dichiarato nell’offerta tecnica. L’oggetto dell’istanza proposta all’amministrazione, in relazione alla quale si sarebbe formato il silenzio inadempimento, consiste nell’accertamento da parte della stazione appaltante della regolare esecuzione delle prestazioni del contratto di appalto. Si tratta, dunque, di questione che attiene alla fase esecutiva del contratto, ovverosia all’esercizio (o meglio al mancato esercizio) del potere privatistico di monitoraggio dell’amministrazione in sede esecutiva, che è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. Sono, difatti, devolute alla cognizione del giudice amministrativo le controversie relative alla procedura di affidamento dell’appalto, sorte in una fase antecedente e prodromica alla stipula del contratto, mentre quelle successive alla stipulazione del contratto e aventi a oggetto la fase di esecuzione dello stesso sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto concernenti un rapporto di natura privatistica caratterizzato dalla posizione di parità delle parti. Lo stabilisce il Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 4 marzo 2025, n. 1850.