La prima sezione della Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 2840/2025, torna a pronunciarsi in tema di opponibilità del lodo arbitrale rituale alla procedura fallimentare, enunciando il principio di diritto secondo cui il lodo arbitrale rituale, in quanto pienamente assimilabile ad una sentenza giurisdizionale sin dall’ultima sottoscrizione, a norma dell’art. 824 bis c.p.c., è come tale opponibile alla procedura fallimentare dalla suddetta data, nella quale il provvedimento viene a esistenza e comincia a produrre i suoi effetti.