Nelle aziende sottoposte a sequestro, l’amministratore giudiziario può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, previa autorizzazione del giudice, senza dover rispettare le procedure tipiche del licenziamento disciplinare, purché la decisione assunta sia correttamente motivata richiamando la misura adottata dall’autorità giudiziaria (Cassazione civile, Sez. lav., ordinanza 5 febbraio 2025, n. 2803).