La strumentalità e la durata massima delle misure protettive nel codice della crisi d’impresa

La funzione propria delle misure protettive e cautelari è di favorire il buon esito delle negoziazioni finalizzate alla individuazione dello strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza ed alla elaborazione del relativo piano di ristrutturazione nonché di assicurare (in via provvisoria) gli effetti dello strumento prescelto. I dodici mesi posti come termine di durata massima complessiva delle misure protettive possono considerarsi scaduti solo allorquando la protezione effettiva raggiunge tale consistenza (i.e. 365 giorni anche non continuativamente decorsi) e non già con decorrenza dal primo giorno di godimento delle misure protettive. Questo è quanto disposto dal Tribunale di Busto Arsizio con la decisione del 16 gennaio 2025 e dal Tribunale di Modena con il decreto del 18 gennaio 2025.