L’azione ex art. 2051 c.c. esperita per i danni provenienti da parti comuni può essere svolta contro il singolo condomino e non necessariamente contro l’intero condominio
L’azione ex art. 2051 c.c. esperita per i danni provenienti da parti comuni può essere svolta contro il singolo condomino e non necessariamente contro l’intero condominio