Responsabilità per straining ed obblighi dei datori di lavoro

La Corte di cassazione civile, Sez. lav., con l’ordinanza 4 gennaio 2025, n. 123 prosegue il proprio orientamento che delinea le responsabilità dei datori di lavoro che consentano al proprio interno lo svilupparsi di un ambiente di lavoro stressogeno, pur in assenza di condotte ascrivibili alla fattispecie del c.d. mobbing.