Trust: versamento delle imposte solo al raggiungimento dello scopo

La costituzione del trust non produce effetti incrementativi della capacità contributiva del disponente; tale incremento patrimoniale si concretizza soltanto in capo al beneficiario finale, in un momento successivo, quando il trust ha raggiunto lo scopo per cui è stato costituito. In questo modo ha deciso la Cassazione civile con l’ordinanza n. 26795/2024.