Sinistri stradali: il giudice civile può utilizzare le prove raccolte in un giudizio penale?

In tema di risarcimento danni da sinistro stradale, atteso che nell’ordinamento processuale vigente, manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove cd. atipiche, tra le quali anche le prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti e pure le risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale (nel caso di specie verbale dei vigili urbani intervenuti subito dopo il sinistro e le deposizioni rese da testi oculari ai vigilanti, confermate successivamente nel procedimento penale), ove, come nel caso in esame, della loro utilizzazione il giudice civile abbia fornito adeguata motivazione. Così come, sempre in tema in tema di risarcimento danni da sinistro stradale, è inapplicabile estensivamente la previsione di cui all’art. 2054 comma 2 c.c. in caso di veicoli coinvolti nell’incidente, ma rimasti estranei alla collisione, nell’ipotesi in cui non è stato accertato in concreto, come nel caso in esame, l’effettivo contributo causale nella produzione dell’evento dannoso. (Esito: rigetta l’appello). È quanto stabilito dalla Corte d’Appello di Roma con sentenza n. 6856/2024 del 31 ottobre 2024.