Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il termine di prescrizione dell’azione disciplinare, fissato in sei anni dall’art. 56 della legge 247/2012, può essere prorogato per effetto di interruzioni e sospensioni fino a un massimo di sette anni e sei mesi, decorso il quale l’azione si estingue. La prescrizione è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo. È quanto si legge nella sentenza della Cassazione civile del 2 dicembre 2024, n. 30781.