La trascrizione sui registri immobiliari è informata al criterio della ricerca per nome del soggetto a cui si riferisce, essendo le modalità pratiche di attuazione della pubblicità immobiliare impiantate su base personale che consente di effettuare le visure delle note di trascrizione solo sulla base degli esatti dati indentificativi delle persone. Pertanto, qualora la trascrizione, ancorché la nota sia stata correttamente redatta, venga registrata – per errore della conservatoria – a carico di persona diversa, ciò può comportare per il terzo in buona fede l’infruttuosità della ricerca del titolo reso pubblico. Dunque, tale evenienza non esonera da responsabilità il conservatore secondo quanto statuito dalla Cassazione con l’ordinanza n. 30642/2024.