L’onere di provare l’assolvimento degli obblighi informativi grava sul Paese ove è richiesta la protezione internazionale e disposto il trasferimento, non sul Paese finale destinatario
L’onere di provare l’assolvimento degli obblighi informativi grava sul Paese ove è richiesta la protezione internazionale e disposto il trasferimento, non sul Paese finale destinatario