Spetta alla parte che sostiene la gratuità della prestazione d’opera intellettuale l’onere di allegare e provare la conclusione di un accordo di gratuità. È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione civile del 18 novembre 2024, n. 29617.
Spetta alla parte che sostiene la gratuità della prestazione d’opera intellettuale l’onere di allegare e provare la conclusione di un accordo di gratuità. È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione civile del 18 novembre 2024, n. 29617.