Al fine di limitare l’ostensibilità degli atti e dei documenti tecnici relativi ai segreti tecnici e commerciali, non è sufficiente affermare che gli atti e i documenti in questione attengano al c.d. know how, ma è necessario che sussista una particolare informazione suscettibile di sfruttamento economico che presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva e soggettiva. Lo ha stabilito il Tar Lazio, con ordinanza n. 17079, pubblicata il 2 ottobre 2024.