Ai fini della distribuzione degli incarichi (nella specie degli interventi chirurgici ai medici del reparto) assumono valore prioritario la competenza e la capacità degli operatori sanitari, dovendosi ritenere una diversa soluzione, che assegni preminenza ad un criterio di equa ripartizione del lavoro, in contrasto con il fondamentale diritto alla salute dei cittadini. Al dirigente medico deve essere garantito di svolgere un’attività che sia correlata alla professionalità posseduta, né può essere posto in una condizione di sostanziale inattività, né assegnato a funzioni che richiedano un bagaglio di conoscenze specialistiche diverso da quello posseduto. L’esercizio del diritto, dunque, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, non può essere ispirato da finalità vessatorie né avvenire causando uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte, al fine di conseguire risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali il diritto medesimo è attribuito (Tribunale di Catanzaro, sentenza 24 settembre 2024, n. 745).