Danni da cose in custodia: non si applica l’art. 139 del Codice delle assicurazioni

In caso di responsabilità da cose in custodia, il pregiudizio di carattere micropermanente, in quanto tale, non può essere liquidato, mediante l’applicazione delle tabelle previste dall’articolo 139D.Lgs. n. 209/2005, poiché trattasi di fonte normativa destinata a trovare applicazione unicamente nei casi di danni alla persona derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti. È quanto si legge nella sentenza del Tribunale Palermo del 30 settembre 2024, n. 4667.