Con la sentenza 17 ottobre 2024, n. 162, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 2-ter, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 nella parte in cui prevede che, in caso di sospensione dell’esecuzione della sorveglianza speciale durante il tempo in cui l’interessato è sottoposto a detenzione per esecuzione di pena, il tribunale verifica la persistenza della sua pericolosità sociale soltanto ove lo stato di detenzione si sia protratto per almeno due anni.