Con la sentenza n. 165 del 2024 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lett. c), della legge reg. Puglia n. 27 del 2023, per violazione dell’art. 117, comma 3, Cost., in relazione all’art. 1, comma 5, della L. n. 239 del 2004, nella parte in cui − nel sostituire l’art. 2, comma 4, della legge reg. Puglia n. 28 del 2022 − prevede che alle misure di compensazione territoriale di cui al presente articolo, limitate agli impianti e alle infrastrutture del gas che abbiano acquisito il titolo per la costruzione alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni e per i quali non siano state applicate misure compensative, si aggiungono le misure di compensazione di cui al comma 1 dell’articolo 1 e con il procedimento di cui all’articolo 1, poiché – benché l’imposizione delle misure di compensazione sia consentita dal parametro interposto solo in caso di nuove infrastrutture o di potenziamento o trasformazione di quelle esistenti, ossia in ipotesi in cui è sempre necessaria l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività (nuova, potenziata o trasformata) –, nel caso di specie, la legge regionale impugnata consente l’applicazione delle misure di compensazione, nel settore del gas, anche in relazione agli impianti e alle infrastrutture che abbiano già ottenuto l’autorizzazione.