Ipoteca su area di sedime: permane nonostante la confisca conseguente alla violazione dell’ordine di demolizione dell’immobile abusivo

Con la sentenza n. 160 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 Cost., dell’art. 7, comma 3, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nella parte in cui non fa salvo il diritto di ipoteca iscritto a favore del creditore, non responsabile dell’abuso edilizio, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari dell’atto di accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nonché, in via consequenziale, dell’art. 31, comma 3, primo e secondo periodo, del d.P.R. n. 380 del 2001, norma di identico contenuto, poiché – benché l’inottemperanza all’ingiunzione a demolire conduca alla confisca edilizia del bene, configurabile, in base al “diritto vivente”, come un acquisto a titolo originario a favore dell’ente – il creditore ipotecario non può subire le conseguenze sanzionatorie di un abuso edilizio al quale è del tutto estraneo, in quanto non destinatario dell’ordine di demolizione, né chiamato a rispondere della sua inottemperanza e neppure obbligato propter rem alla predetta demolizione, posto che il diritto reale di garanzia non attribuisce né il possesso, né la detenzione del cespite.