Con la sentenza n. 160 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 Cost., dell’art. 7, comma 3, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nella parte in cui non fa salvo il diritto di ipoteca iscritto a favore del creditore, non responsabile dell’abuso edilizio, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari dell’atto di accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nonché, in via consequenziale, dell’art. 31, comma 3, primo e secondo periodo, del d.P.R. n. 380 del 2001, norma di identico contenuto, poiché – benché l’inottemperanza all’ingiunzione a demolire conduca alla confisca edilizia del bene, configurabile, in base al “diritto vivente”, come un acquisto a titolo originario a favore dell’ente – il creditore ipotecario non può subire le conseguenze sanzionatorie di un abuso edilizio al quale è del tutto estraneo, in quanto non destinatario dell’ordine di demolizione, né chiamato a rispondere della sua inottemperanza e neppure obbligato propter rem alla predetta demolizione, posto che il diritto reale di garanzia non attribuisce né il possesso, né la detenzione del cespite.