Lavori pubblici, divieto di cumulo della qualità di progettista e di esecutore

In materia di gare pubbliche, l’art. 24, VII, D.Lgs. n. 50/2016 si propone di assicurare le condizioni di indipendenza e imparzialità del progettista rispetto all’esecutore dei lavori, necessarie affinché il primo possa svolgere nell’interesse della stazione appaltante la funzione assegnatagli dall’amministrazione, anche di ausilio alla P.A. nella verifica di conformità tra il progetto e i lavori realizzati. Lo stabilisce il Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 17 settembre 2024, n. 7607.