No al mantenimento se entrambi gli ex di un’unione civile versino in condizione precaria

Con la ordinanza n. 24930 del 17 settembre 2024, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha ribadito che, in materia di unioni civili, il riconoscimento dell’assegno di mantenimento in favore dell’ex partner segue i criteri di equità stabiliti dall’art. 5, comma 6, della L. n. 898/1970 in materia di divorzio, richiamato dall’art. 1 comma 25 della L. n. 76/2016. Il giudice può riconoscere un contributo economico a favore del soggetto più debole, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, solo laddove vi sia un’effettiva disparità economica tra le parti e l’impossibilità oggettiva, per l’ex partner istante, di procurarsi mezzi adeguati. Pertanto, in assenza di tale sproporzione, laddove entrambi versano in condizioni precarie, nessun contributo economico è dovuto. Il giudizio deve essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex uniti civilmente, in relazione alla durata dell’unione, tenuto conto anche della convivenza precedente l’unione) ed all’età dell’avente diritto.