Responsabilità amministrativa: legittima la limitazione temporanea alle sole condotte commissive dolose

Con la sentenza n. 132 del 2024 la Corte Costituzionale ha dichiarato, in riferimento agli artt. 3, 28, 81, 97 e 103 Cost., la non fondatezza (e l’inammissibilità) delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 21, comma 2, del D.L. n. 76 del 2020, come convertito, nella parte in cui prevede, per le condotte commissive, una temporanea limitazione della responsabilità amministrativa alle sole ipotesi dolose (disciplina prorogata con successivi D.L. fino al 31 dicembre 2024), poiché la previsione persegue, nella sua logica iniziale, il fine ultimo di contribuire al rilancio dell’economia a seguito della sua ben nota crisi, ingenerata, in primo luogo, dalla pandemia, e – in relazione alle proroghe – quello di consentire l’imprescindibile raggiungimento degli obiettivi posti dal PNRR, contrastando, nel modo più efficace possibile, la tendenza alla “burocrazia difensiva”, con un monito alla revisione sistematica di tale disciplina secondo linee guida dettagliatamente indicate.