Con sentenza pubblicata in data 11 maggio 2022 il Tribunale di Brindisi ha accolto l’opposizione all’esecuzione, ex art. 615 c.p.c., nella quale l’opponente fideiussore lamentava la nullità, o comunque l’illegittimità, del contratto di finanziamento chirografario e della relativa fideiussione sulla cui base era stato emesso il decreto ingiuntivo posto a fondamento dell’intrapresa azione esecutiva.