La riconosciuta prevalenza delle procedure di scorrimento non è assoluta e incondizionata; sono tuttora individuabili casi in cui la determinazione di procedere al reclutamento del personale, mediante nuove procedure concorsuali, anziché attraverso lo scorrimento delle preesistenti graduatorie, risulta pienamente giustificabile, con il conseguente ridimensionamento dell’obbligo di motivazione. Lo stabilisce il Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 29 aprile 2024, n. 3855.