La paternità digitale dell’atto, sebbene privo di sottoscrizione, può essere riconosciuta in capo al soggetto titolare dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) utilizzato per la sua notifica e deposito, quando non insorgano contestazioni né sul contenuto dell’atto, in termini di conformità dell’originale notificato a quello depositato, né sulla riferibilità dell’indirizzo di posta elettronica certificata all’avvocato notificante, il quale coincide con il legale indicato nell’atto, quale difensore munito di rituale mandato alle liti. È quanto si legge nella sentenza della Corte d’Appello di Napoli del 19 marzo 2024, n. 1570.