I diritti di segreteria spettanti al segretario comunale per la stipula di un atto comunale vanno determinati ai sensi della Tabella D, allegata alla legge n. 604 del 1962, e non in base al all’art. 43, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 131 del 1986 in tema di imposta di registro; essi costituiscono una voce della retribuzione e non un compenso professionale, con conseguente impossibilità di mutuare i parametri previsti per la professione notarile. Così ha stabilito l’ordinanza n. 4353/2024 della Cassazione civile.