Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello, per quanto qui rileva, aveva condannato un uomo per aver fatto mancare ai due figli i mezzi di sussistenza nonché per aver violato nel medesimo periodo gli obblighi di natura economica imposti nei confronti dei due figli dal Tribunale in sede di separazione coniugale e poi di divorzio, la Corte di Cassazione penale, Sez. VI, con la sentenza 11 ottobre 2023, n. 41309 – senza esaminare le doglianze difensive mosse alla sentenza, qui non pertinenti – ha affrontato con particolare dovizia di argomenti e con un’analitica disamina dei testi normativi susseguitisi, il tema dell’applicabilità al giudizio di cassazione della norma processuale di cui all’art. 581, comma 1-quater, c.p.p., affermando il principio secondo cui, ove nei confronti dell’imputato si è proceduto in assenza, unitamente al ricorso per cassazione, il difensore è tenuto a depositare, a pena d’inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza.