In tema di utilizzo dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi, la locuzione “procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020”, contenuta nell’art. 9 del D.Lgs. n. 216/2017 che regola la disciplina transitoria della riforma delle intercettazioni, si riferisce ai procedimenti nel cui ambito si intendano utilizzare i risultati delle intercettazioni aliunde captate e non già ai procedimenti in cui le stesse siano state autorizzate (Cassazione penale, Sez. II, sentenza, 28 luglio 2023, n. 33350).