Le decisioni di merito che hanno condotto alla pronuncia di inammissibilità in commento paiono confermare il principio a tenor del quale la stipula, da parte di un genitore divorziato, di un’assicurazione sanitaria a copertura delle spese mediche del figlio, non incide sull’obbligo di rimborsare la quota di tali spese di competenza dell’altro genitore. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. I, ordinanza 3 luglio 2023, n. 18655.