Il Tribunale di Palermo, provvedimento del 3 maggio 2023, investito di un ricorso per consulenza tecnica preventiva conciliativa ex art. 696-bis c.p.c., ha ritenuto l’istanza inammissibile in quanto volta a domandare al consulente la risoluzione di una serie di questioni ritenute necessitanti di un adeguato approfondimento in sede di cognizione ordinaria.