Legittima la limitazione della misura ai soli stranieri extracomunitari. Per gli stranieri UE vale la libertà di circolazione e soggiorno (Cassazione penale n. 28216/2023)
Legittima la limitazione della misura ai soli stranieri extracomunitari. Per gli stranieri UE vale la libertà di circolazione e soggiorno (Cassazione penale n. 28216/2023)