La terza sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26787/2023, ha sancito l’irrilevanza, ai fini del riconoscimento della responsabilità amministrativa da reato dell’ente, dell’avvenuta estinzione della società a seguito della fusione per incorporazione con altro soggetto collettivo. Invero, sebbene il meccanismo della fusione determini un fenomeno che la stessa giurisprudenza di legittimità ha accostato alla successio mortis causa, tale analogia esaurisce i suoi effetti sul piano del diritto civile.