Il Sindaco, ausiliato dalla struttura sanitaria competente, il cui parere tecnico ha funzione consultiva ed endoprocedimentale, gode di un ampio potere di valutazione della tollerabilità, o meno, delle lavorazioni provenienti dalle industrie insalubri, per contemperare le esigenze di pubblico interesse con quelle dell’attività produttiva, anche prescindendo da situazioni di emergenza. Lo stabilisce il Tar Toscana, sez. II, sentenza 12 giugno 2023, n. 588.