La Convenzione conclusa tra una grande impresa e un avvocato, per il recupero di un ingente credito vantato da una Banca, non si atteggia come un mero accordo normativo, avente ad oggetto il contenuto di negozi giuridici eventuali e futuri che potessero sorgere fra i due contraenti, ma configura una disciplina generale uniforme degli incarichi professionali da affidare agli avvocati, sicché la clausola derogativa della competenza territoriale, che stabilisce un foro esclusivo, non coincidente con quelli legislativamente individuati, deve essere approvata per iscritto in forma specifica, ai sensi dell’art. 1341, comma 2, c.c. È quanto stabilito dalla Cassazione con ordinanza del 28 giugno 2023, n. 18428.