A fronte della maturazione del fatto costitutivo del diritto del coniuge allo scioglimento della comunione familiare, si deve procedere alla divisione dell’intero compendio, se le parti non abbiano espresso la concorde e specifica volontà di limitare la divisione solo a una parte dei relativi cespiti, anche se i beni da dividere siano solo genericamente indicati, in quanto la loro specifica individuazione fa parte della fase attuativa della divisione. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. II, Ordinanza 12 giugno 2023, n. 16622.