La Corte di Cassazione con la sentenza 12 giugno 2023, n. 16551 ha affermato che ove la paziente, la quale abbia manifestato in anticipo gli effetti del processo abortivo farmacologico indottole il giorno precedente dal medico di fiducia, visitata dall’ostetrica sia risultata in stato di travaglio abortivo in atto, ed il medico presente in reparto abbia demandato al medico di fiducia – anch’egli appartenente al medesimo reparto, ma in quel momento fuori servizio – l’intervento, deve ritenersi sproporzionata la sanzione del licenziamento disciplinare comminata al medico se nessun danno reale vi sia stato per la paziente né si sia concretato un tangibile discredito per l’azienda sanitaria. La sentenza riafferma un principio oramai consolidato nella giurisprudenza secondo cui in ordine alla proporzionalità del licenziamento disciplinare nel pubblico impiego contrattualizzato, è da escludere qualunque sorta di automatismo a seguito dell’accertamento dell’illecito disciplinare, sussistendo l’obbligo per il giudice di valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all’intensità del profilo intenzionale e, dall’altro, la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta.