Con la sentenza n. 107 del 2023 la Corte Costituzionale ha dichiarato la non fondatezza – in riferimento all’art. 117, comma 1, Cost., in relazione agli artt. 6, § 1, e 13 CEDU – della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, della L. n. 89 del 2001, nella parte in cui prevede l’inammissibilità della domanda di equa riparazione per l’eccessiva durata di un processo amministrativo nel caso di mancata presentazione, quale «rimedio preventivo», dell’istanza di prelievo di cui all’art. 71, comma 2, c.p.a. almeno sei mesi prima che sia trascorso il «termine ragionevole», poiché il rimedio introdotto per il processo amministrativo dalla legge n. 208 del 2015 può portare alla definizione celere del giudizio attraverso l’utilizzo di un modello procedimentale alternativo, dato, ex art. 71-bisc.p.a., dalla decisione del ricorso in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata.