L’art. 6CCII elenca i crediti in prededuzione che si aggiungono a quelli espressamente indicati da specifiche norme di legge. La norma, da un lato limita la prededucibilità al 75% del credito accertato e, dall’altro introduce il criterio dell’utilità, prevedendo che la prededuzione sia condizionata all’omologazione degli accordi o all’apertura della procedura di concordato preventivo. Il tema della prededuzione non viene specificatamente affrontato con riferimento al caso in cui un professionista assista il debitore nella presentazione della domanda di liquidazione giudiziale. Da qui il dubbio se in ipotesi di questo tipo il credito da insinuare al passivo sia prededucibile o solamente privilegiato. Nel caso in esame, il Tribunale di Reggio Emilia ha dato soluzione positiva al problema. Così ha stabilito l’ordinanza del 2 maggio 2023 del Tribunale di Reggio Emilia.