Nella sentenza in commento, il Tribunale di Lecco, Sez. II, con la sentenza 20 febbraio 2023, n. 871 ha assolto due imputate che, secondo l’ipotesi accusatoria, avevano allegato alla domanda di premesso di soggiorno provvisoria, nel contesto della richiesta di riconoscimento dello status di protezione internazionale. In particolare, secondo quanto statuito in sentenza, non sarebbe neanche necessario accertare l’effettiva falsità della documentazione allegata alla domanda qualora, come nel caso di specie, questa non sia richiesta dalla normativa di settore. E ciò in quanto il reato previsto dal D.Lgs n. 286/1998 si integra unicamente nel caso in cui vengano contraffatti documenti finalizzati a determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno, o il loro utilizzo. Nel caso in cui non si tratti di uno dei documenti richiesti dalla norma, tale documento non può determinare il rilascio del permesso e, pertanto, non potrebbe essere neanche in ipotesi integrato il reato in parola.