Dopo l’omologa non sono necessari né l’autorizzazione del Giudice né il deposito della relazione attestata del professionista (TAR Toscana, sentenza n. 286/23)
Dopo l’omologa non sono necessari né l’autorizzazione del Giudice né il deposito della relazione attestata del professionista (TAR Toscana, sentenza n. 286/23)