La ripresa della convivenza, con la ricostituzione di una nuova famiglia di fatto tra gli ex coniugi, determina un nuovo assetto anche negoziale, basato su un nuovo accordo, sia pure per facta concludentia, estintivo del rapporto giuridico preesistente in quanto incompatibile con il precedente assetto dei rapporti economici derivante dalla pronuncia di divorzio. Ne deriva che tale riconciliazione, successiva al divorzio, deve ritenersi avere incidenza, quale fatto sopravvenuto, sulla richiesta di revisione dell’assegno divorzile. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. I, ordinanza 8 marzo 2023, n. 6889.