Con sentenza del 21 marzo 2023, il Tribunale di Forlì ha confermato la legittimità della clausola penale apposta alla lettera di assunzione per il caso in cui il lavoratore non prenda servizio alla data di inizio dell’attività lavorativa concordata dalle parti, anche quando l’assunzione sia soggetta a un periodo di prova, non essendo applicabile, prima della effettiva presa di servizio, il relativo regime di libera recedibilità. Il Tribunale ha inoltre rigettato la richiesta di riduzione equitativa della penale (quantificata in sei mensilità della retribuzione) avuto riguardo all’interesse del creditore sia al momento della stipulazione della lettera di assunzione sia al momento in cui l’obbligo presidiato dalla penale è rimasto definitivamente inadempiuto.