La disdetta di un contratto di locazione priva dei motivi tassativamente previsti dall’art. 29, L. n. 392/1978 è invalida e di conseguenza, in tale ipotesi, il contratto deve intendersi tacitamente rinnovato. Ogni clausola che preveda la risoluzione del contratto per motivazioni differenti dall’obbligazione di pagamento del canone, e sia formulata in termini estremamente generici, inoltre, deve considerarsi nulla, anche qualora la stessa riguardi il cattivo mantenimento dell’immobile locato. È quanto stabilito dal Tribunale di Firenze, sentenza del 23 febbraio 2023, n. 2973.