Nel caso di giudizio di opposizione avverso decreto ingiuntivo in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato, regolato dall’art. 14 del d.lgs. n. 150/2011 vigente ratione temporis, pur trattandosi di controversia in ordine alla quale la domanda va proposta nelle forme del ricorso, qualora, al contrario, essa sia introdotta con atto avente la forma della citazione, il giudizio è correttamente instaurato ove quest’ultima sia stata notificata tempestivamente, producendo gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri. A confermarlo è la Cassazione con ordinanza n. 8045 del 21 marzo 2023.