Con la sentenza n. 35 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2 e 32 Cost., dell’art. 3, comma 1, della legge n. 210 del 1992, nella parte in cui dispone che il termine triennale di decadenza per la richiesta di indennizzo del danno vaccinale decorra dalla conoscenza, a cura dell’avente diritto, del danno e non della sua indennizzabilità, poiché la conoscenza del danno, che segna il dies a quo del triennio per la presentazione della domanda amministrativa, suppone che il danneggiato abbia acquisito consapevolezza non soltanto dell’esteriorizzazione della menomazione permanente dell’integrità psico-fisica e della sua riferibilità causale alla vaccinazione, ma anche della sua rilevanza giuridica e quindi dell’azionabilità del diritto all’indennizzo.