In materia di gare pubbliche la valutazione della presenza di circostanze idonee a ingenerare il dubbio che, al di là delle cause tipiche di esclusione, il concorrente sia reso responsabile di un grave illecito professionale, è rimessa alla valutazione dell’Amministrazione e la ricorrenza di indagini penali non necessariamente comporta la necessità di dover dare rilievo alla vicenda nei termini di cui all’art. 80, V, lett. c), D.Lgs. n. 50/2016 (Codice degli appalti). Lo stabilisce il Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 20 febbraio 2023, n. 1719.